Per i commercialisti

Commercialisti e IA: la Guida operativa CNDCEC spiegata (cosa fare, in pratica, prima di usare l’intelligenza artificiale sui dati dei clienti)

Pubblicato il 18 luglio 2026 · Aggiornato il 18 luglio 2026 · Team Occlira

Il 24 ottobre 2025 il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) ha pubblicato la Guida operativa di intelligenza artificiale #3. Il messaggio più netto per lo studio: i servizi di IA «consumer» che usano i suoi input per addestrare i modelli sono incompatibili con il segreto professionale, e anonimizzare i dati in locale — prima che il file lasci il suo computer — è «la strategia da privilegiare». Vediamo cosa dice davvero la Guida, dove sta la linea rossa tra IA consumer ed enterprise, perché anonimizzazione e pseudonimizzazione non sono la stessa cosa, e come rimuovere i dati identificativi senza caricarli da nessuna parte. Il presente articolo è divulgativo e non costituisce consulenza legale né fiscale.

In sintesi. La Guida CNDCEC #3 (Informativa n. 156/2025) traccia la linea più critica tra i chatbot «consumer», che tipicamente usano prompt, documenti e conversazioni per addestrare i modelli, e le versioni enterprise. Per i primi, fornire un documento con dati sensibili di un cliente «equivarrebbe a una violazione del segreto professionale e del GDPR». La strada indicata è l’anonimizzazione — non la pseudonimizzazione, che resta un dato personale. Il modo più sicuro per farlo: rimuovere i dati identificativi in locale, prima che il file lasci il suo computer, con un passo di revisione per ogni elemento — è esattamente ciò che fa Occlira, senza cloud, senza account, senza caricamento. (Occlira aiuta a rispettare gli obblighi di riservatezza, ma non è consulenza legale né una garanzia di conformità.)

Che cos’è la Guida operativa CNDCEC #3 (e perché la riguarda)

La fonte è la «Guida operativa di intelligenza artificiale #3 — L’aiuto intelligente al Commercialista», datata 24 ottobre 2025 e diffusa dal CNDCEC con l’Informativa n. 156/2025. È un documento corposo, con appendici e modelli pronti, pensato per orientare l’uso quotidiano dell’IA nello studio. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3.)

Un punto va chiarito subito: la Guida è soft law, non una norma. Orienta e interpreta, ma le regole vincolanti stanno altrove — la Legge 132/2025 (in particolare l’art. 13), l’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689, direttamente applicabile), il Codice deontologico, l’art. 5 del D.Lgs. 139/2005 e l’art. 622 del codice penale. La stessa Guida osserva che l’art. 13 «utilizza formulazioni che richiedono interpretazione»: è materia in evoluzione, con i decreti attuativi della legge-quadro ancora in parte pendenti a metà 2026. La cornice normativa completa — che cosa è (e cosa non è) la Legge 132/2025 — è spiegata a parte, per non duplicarla qui: si veda Legge 132/2025 e segreto professionale.

La linea rossa consumer vs enterprise: «il primo e più critico passo»

La Guida definisce la distinzione tra IA «consumer» ed «enterprise» come il primo e più critico passo per chi è tenuto al segreto. Il motivo è pratico: le condizioni d’uso dei chatbot gratuiti o a basso costo tipicamente autorizzano il fornitore a usare i contenuti immessi — prompt, documenti caricati, conversazioni — per l’addestramento dei modelli. È proprio questa licenza sugli input a renderli, secondo la Guida, intrinsecamente e irrimediabilmente incompatibili con gli obblighi di segretezza e riservatezza del professionista. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §§3.2-3.3.)

Cosa dice davvero la Guida: fornire a un tale servizio un documento con informazioni sensibili di un cliente «equivarrebbe a una violazione del segreto professionale e del GDPR». È una caratterizzazione normativa e prudenziale — formulata al condizionale — non una sentenza né una sanzione già irrogata dal Garante: il senso è che quel gesto integrerebbe la fattispecie, con tutte le conseguenze deontologiche, penali (art. 622 c.p.) e in materia di protezione dei dati che ne derivano.

Quello che la Guida non dice è altrettanto importante: non è un divieto di ogni IA pubblica. Le versioni enterprise/business degli stessi fornitori — che escludono contrattualmente l’addestramento sugli input — sono considerate ammissibili, e restano a disposizione, come mitigazioni, l’anonimizzazione dei dati e i modelli eseguiti in locale. In altre parole: se deve comunque usare un chatbot, la mitigazione indicata dalla Guida è anonimizzare prima, in locale — ed è esattamente il flusso che vedremo più avanti.

Anonimizzare o pseudonimizzare? La distinzione che cambia tutto

Qui sta la sfumatura più importante dell’intero discorso, e la Guida la tratta con precisione. Il dato pseudonimizzato — quello in cui i nomi sono sostituiti da segnaposto ma esiste una chiave di corrispondenza — resta un dato personale, pienamente soggetto al GDPR, perché una re-identificazione indiretta è ancora possibile. Il dato veramente anonimo, invece, cessa di essere un dato personale ai sensi del Considerando 26 del GDPR. È per questo che, per condividere dati con sistemi esterni — servizi di IA inclusi — la Guida indica l’anonimizzazione come «la strategia da privilegiare»: comporta un rischio residuo qualitativamente più basso rispetto alla gestione di dati pseudonimizzati, la cui chiave di re-identificazione esiste e potrebbe essere compromessa. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §§3.6-3.7.)

Con un’onestà che la Guida stessa non nasconde: l’anonimizzazione non è a rischio zero. Sfugge davvero al GDPR solo quando è irreversibile, e conserva comunque un rischio residuo di re-identificazione — per esempio dal contesto — che va gestito. Anonimizzare non è quindi un lasciapassare, ma la scelta che riduce di più l’esposizione.

Una nota onesta, qui utile. Occlira offre anche una modalità reversibile: in termini di GDPR è una pseudonimizzazione, quindi la tabella di corrispondenza resta un dato personale. La differenza rispetto a un servizio online è dove sta quella tabella: sul suo dispositivo, in locale, sotto il suo controllo. È una misura di sicurezza interna e di minimizzazione — non va spacciata per l’anonimizzazione irreversibile «da privilegiare» della Guida. Per condividere con un’IA pubblica, la via sicura resta la rimozione effettiva e irreversibile degli identificativi.

I «fai da te» che sembrano sicuri e non lo sono (il momento di massimo rischio)

È qui che la maggior parte degli studi inciampa. La Guida (§3.9.1) mette in guardia contro l’anonimizzazione «fai da te», smontando le scorciatoie più diffuse. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §3.9.1.)

  • Testo bianco o rettangolo nero sul PDF — colorare il testo di bianco o coprirlo con una forma nera, servendosi degli strumenti di commento di un editor, aggiunge solo un livello grafico: il testo sottostante si recupera con un copia-incolla. Non è un vero oscuramento.
  • «Cancellare» in Word — non basta: i metadati del file possono conservare la cronologia delle revisioni, e con essa i valori che credeva di aver eliminato.
  • Uno strumento di anonimizzazione online — è la contraddizione più insidiosa: già il solo caricamento del file esporrebbe al servizio esterno esattamente i dati che si vogliono proteggere.

Le uniche vie manuali sicure secondo la Guida sono due: ricostruire un documento nuovo «pulito» copiando selettivamente solo i contenuti non sensibili, oppure usare una vera funzione di Redazione (ad esempio quella di Adobe Acrobat Pro) che rimuove permanentemente testo e metadati nascosti. Con un’avvertenza da non perdere: una vera Redazione è una capacità, non una garanzia automatica — fallisce lo stesso se ci si limita a disegnare i riquadri senza applicare la redazione o senza ripulire le informazioni nascoste.

Il punto è proprio questo. Le scorciatoie ovvie falliscono tutte allo stesso modo: lasciano il dato là dove pensavamo di averlo tolto, oppure lo espongono nel tentativo di proteggerlo. Serve quindi esattamente una cosa: una rimozione accurata, revisionabile e sul dispositivo dei dati identificativi — su documenti, fogli di calcolo, e-mail, audio e foto. Ed è qui che entra Occlira.

Occlira applica una redazione effettiva del PDF — elimina il testo e i metadati sottostanti, non disegna un riquadro sopra — e le fa rivedere ogni elemento prima che il file lasci il computer. Invece di cercare i nomi a mano, individua i dati personali e glieli presenta per la revisione; invece di caricare qualcosa, tutto avviene in locale — nessun cloud, nessun account, nessun caricamento. Il beneficio concreto è proprio quello che disinnesca la linea rossa consumer/enterprise della Guida: se dal file non escono nomi e identificativi, non c’è un dato personale che un fornitore possa conservare o usare per l’addestramento.

Occlira individua dati personali — nomi, un’organizzazione, date, un indirizzo e un numero di telefono — in un documento, e li presenta per la revisione sul computer del commercialista prima di ricorrere a un’IA.
La fase di anonimizzazione avviene sul suo computer: gli identificativi vengono rimossi e rivisti, elemento per elemento, prima che qualsiasi cosa raggiunga un’IA.

Perché le Regex da sole non bastano su documenti non strutturati

La Guida spiega anche come non va fatta l’anonimizzazione automatica, e giudica «estremamente rischioso» affidarsi alle sole espressioni regolari (Regex) su documenti professionali, tipicamente non strutturati. Una Regex è un motore sintattico, non semantico: non sa distinguere il «Mario Rossi» cliente — da anonimizzare — dal «Mario Rossi» giudice citato in una sentenza, che non va anonimizzato. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §3.9.2.)

Le conseguenze sono di due tipi opposti: i falsi negativi (una variante non intercettata) sono una violazione della privacy; i falsi positivi (una parola oscurata per errore) rendono il documento inutilizzabile. Da qui la direzione indicata: strumenti basati sul riconoscimento di entità (NER) con revisione umana — non la Regex esclusiva, che resta comunque utile dentro un approccio ibrido (Regex + NER + regole + checksum). Detto onestamente: la Guida non nomina Occlira, ma il criterio che descrive — rilevamento semantico con conferma umana — è proprio quello del suo flusso: Occlira evidenzia le entità e lei conferma, elemento per elemento.

Governare l’IA nello studio: mappare, valutare, monitorare

La Guida non si ferma al singolo documento: dedica un capitolo alla governance, con un metodo ciclico in tre fasi — mappare, valutare, monitorare. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §4.2.)

  • Mappare — censire tutti gli strumenti di IA in uso, compresi quelli informali o sperimentali adottati dai collaboratori, e annotarli in un «registro dei sistemi AI», classificato per rischio secondo l’AI Act.
  • Valutare — una valutazione integrata dei rischi: una DPIA ai sensi del GDPR (quando si trattano dati personali) e, dove applicabile, una FRIA prevista dall’AI Act per i sistemi ad alto rischio.
  • Monitorare — audit periodici e formazione obbligatoria e continua del personale.

La policy interna dovrebbe inoltre nominare un «Responsabile AI» (un ruolo analogo al DPO) e richiedere la validazione umana e l’etichettatura di tutti gli output; la Guida fornisce modelli pronti negli Allegati 1-3. Sono in buona parte raccomandazioni della Guida — DPIA/FRIA e audit sono condizionati («dove applicabile»), e la figura del Responsabile AI non è un obbligo di legge autonomo — ma indicano bene la direzione attesa.

Deontologia e responsabilità: l’output lo firma lei

Sul piano deontologico la Guida legge l’art. 13 della L. 132/2025 in combinato disposto col Codice deontologico. La norma, citata testualmente, confina l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali «al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera» (comma 1), e impone che le informazioni sui sistemi di IA utilizzati siano comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo» per assicurare il rapporto fiduciario (comma 2). (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §5.2.2; il testo di legge è nella Gazzetta Ufficiale, scheda della L. 132/2025 (art. 13 nell’atto completo).)

Ne discende un obbligo di validazione: ogni output dell’IA va analizzato criticamente e validato dal professionista prima dell’uso, e apporre il «sigillo professionale» a un documento generato o assistito dall’IA implica la totale assunzione di responsabilità per il suo contenuto. Il professionista deve inoltre conservare la tracciabilità: il tipo di sistema usato, le modalità di verifica e validazione dell’output, le misure di riservatezza adottate e le comunicazioni fatte al cliente. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, §5.5.) È il punto in cui il prodotto e la deontologia coincidono: il «controllo umano effettivo» richiesto dalla Guida combacia con il fatto che, in Occlira, è lei a rivedere e decidere ogni sostituzione — Occlira non firma nulla al suo posto.

La clausola per il mandato professionale (Appendice D)

Per attuare l’obbligo informativo dell’art. 13, comma 2, l’Appendice D propone una clausola da inserire nel mandato professionale. Attenzione al suo statuto: la Guida la intitola «esempio di clausola» — è un modello volontario da adattare, non uno standard obbligatorio. (Fonte: CNDCEC, Guida operativa IA #3, Appendice D.) Nella sostanza, il modello prevede che il professionista possa usare l’IA (anche generativa) «esclusivamente per finalità ausiliarie» — ricerca documentale e giurisprudenziale, bozze di documenti, contenuti non decisionali — mentre valutazioni critiche, decisioni e responsabilità restano soltanto sue, con l’esercizio di «un controllo umano effettivo». La clausola precisa inoltre che tale uso non costituisce un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 del GDPR, che il professionista informerà il cliente sugli strumenti impiegati e che il cliente, su richiesta espressa e motivata, può chiedere l’esclusione degli strumenti di IA dall’incarico.

Segreto professionale del commercialista: le fonti vincolanti a monte

Le regole sull’IA si innestano su un obbligo di riservatezza che le preesiste. Per i commercialisti la base è l’art. 5 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che sancisce l’obbligo del segreto professionale per gli iscritti all’Albo (con l’applicazione degli artt. 199-200 c.p.p. e dell’art. 249 c.p.c.), salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e bilanci e le funzioni di sindaco o revisore di società ed enti. (Fonte: D.Lgs. 139/2005, art. 5.)

A fare da presidio penale trasversale c’è l’art. 622 c.p., che punisce la rivelazione senza giusta causa di un segreto professionale, da cui possa derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro. È una norma generale, di regola procedibile a querela. (Fonte: Codice penale, art. 622.)

In pratica: il flusso «prima anonimizza» con Occlira

Messi in fila i vincoli — segreto professionale, linea rossa consumer, anonimizzazione da privilegiare, obbligo di validazione — il flusso operativo è lineare. Occlira colma le tre lacune dei «fai da te» in un unico passaggio, sul suo computer:

  1. Apra il file — documento, foglio di calcolo, e-mail, audio o foto — direttamente sul suo computer: niente cloud, niente account, niente caricamento.
  2. Riveda elemento per elemento cosa viene rimosso: Occlira individua i dati personali e glieli presenta; lei conferma o corregge, e conserva il controllo e la responsabilità finale.
  3. Rimozione effettiva: nei PDF il testo e i metadati sottostanti vengono cancellati, non solo coperti. In modalità reversibile la corrispondenza resta in locale — ma ricordi che è pseudonimizzazione, quindi un dato personale.
  4. Faccia lavorare l’IA sulla copia anonimizzata, quindi ripristini i valori reali in locale quando servono.

Il perimetro resta chiaro: Occlira aiuta a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza (art. 5 D.Lgs. 139/2005, art. 622 c.p., GDPR), ma non rende di per sé «conforme» l’operazione, non è consulenza legale né una garanzia di conformità. Coerentemente con l’obbligo di validazione della Guida, il professionista rivede ogni elemento e mantiene la piena responsabilità. Come Occlira tratti i suoi dati è spiegato nella pagina Dati e privacy.

Domande frequenti

È la terza «Guida operativa di intelligenza artificiale — L’aiuto intelligente al Commercialista» del Consiglio nazionale dei commercialisti, datata 24 ottobre 2025 e diffusa con l’Informativa n. 156/2025. È soft law: orienta e interpreta l’uso dell’IA nello studio, ma le regole vincolanti restano altrove — la Legge 132/2025, l’AI Act (Reg. UE 2024/1689), il Codice deontologico, l’art. 5 del D.Lgs. 139/2005 e l’art. 622 del codice penale.

Non nelle versioni «consumer» le cui condizioni autorizzano l’uso dei suoi input — prompt, documenti caricati, conversazioni — per addestrare i modelli: la Guida CNDCEC le considera intrinsecamente incompatibili con gli obblighi di segretezza, e fornire a un tale servizio un documento con dati sensibili di un cliente «equivarrebbe a una violazione del segreto professionale e del GDPR». La Guida non vieta però ogni IA pubblica: ammette le versioni enterprise/business degli stessi fornitori e indica come mitigazione l’anonimizzazione in locale dei dati prima dell’uso.

La Guida indica l’anonimizzazione come «la strategia da privilegiare» per condividere dati con sistemi esterni, IA inclusa. Il motivo: il dato pseudonimizzato resta un dato personale pienamente soggetto al GDPR (la re-identificazione indiretta è ancora possibile), mentre il dato veramente anonimo esce dal GDPR ai sensi del Considerando 26. Attenzione: l’anonimizzazione sfugge al GDPR solo se è davvero irreversibile e conserva comunque un rischio residuo di re-identificazione da gestire.

No. La Guida CNDCEC (§3.9.1) avverte che colorare il testo di bianco o coprirlo con una forma nera aggiunge solo un livello grafico: il testo sottostante resta recuperabile con un copia-incolla. Anche «cancellare» in Word non basta, perché i metadati possono conservare la cronologia delle revisioni. Le vie manuali sicure sono ricostruire un documento nuovo «pulito» oppure usare una vera funzione di Redazione che rimuova testo e metadati — e comunque va applicata davvero, non basta disegnare i riquadri.

L’art. 622 del codice penale punisce la rivelazione senza giusta causa di un segreto professionale, da cui possa derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro; è di regola procedibile a querela. Per i commercialisti l’obbligo del segreto discende dall’art. 5 del D.Lgs. 139/2005, con l’eccezione per la revisione e la certificazione obbligatorie e per le funzioni di sindaco o revisore.

Anonimizzare in locale, prima che il file lasci il suo computer, è la strada indicata dalla Guida per usare l’IA senza esporre il segreto: se non escono nomi e identificativi, non c’è un dato personale che il fornitore possa conservare o usare per l’addestramento. Occlira aiuta a farlo, ma non rende di per sé «conforme» l’operazione, non è consulenza legale né una garanzia di conformità: il professionista rivede ogni elemento e mantiene la piena responsabilità. Questo articolo è divulgativo e non costituisce consulenza legale né fiscale.

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